Un condomino moroso è il proprietario (o il titolare di un diritto reale, come l’usufruttuario) di un’unità immobiliare che non ha versato, in tutto o in parte, le quote condominiali dovute. La morosità può riguardare le spese ordinarie, quelle straordinarie o i conguagli, e fa scattare poteri e obblighi precisi in capo all’amministratore.
Questa guida raccoglie in un’unica panoramica tutto ciò che condòmini e amministratori devono sapere: chi paga i debiti di chi non versa, cosa deve fare l’amministratore, come funziona il decreto ingiuntivo, quando si possono sospendere i servizi, cosa accade con il riscaldamento centralizzato, come si imposta un piano di rientro, se il moroso può votare in assemblea, cosa succede alle detrazioni fiscali e qual è il quadro normativo aggiornato. Ogni tema ha un approfondimento dedicato, richiamato nel punto corrispondente.
Contenuto informativo aggiornato a giugno 2026. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un amministratore abilitato.
Cosa significa essere un condomino moroso
In sintesi: si è morosi quando, scaduto il termine fissato dall’assemblea o dal regolamento, non si è pagata la quota dovuta. Non conta l’importo: anche un debito modesto, o il mancato pagamento di una sola rata, configura la morosità.
La quota condominiale è un’obbligazione che nasce dalla titolarità dell’immobile e dalla delibera assembleare che approva il riparto. La morosità è dunque un inadempimento di natura economica, distinto dal diritto di proprietà: chi non paga resta proprietario e conserva i diritti legati a questa qualità, ma si espone alle azioni di recupero previste dalla legge. Si parla, come sinonimi, anche di condòmino insolvente, di mancato pagamento delle quote e di recupero crediti condominiali.
Il quadro normativo di riferimento
La gestione del condomino moroso si fonda su poche norme chiave, introdotte o modificate dalla Riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220), in vigore dal 18 giugno 2013.
| Norma | Cosa disciplina |
|---|---|
| Art. 63 disp. att. c.c. | Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo; obbligo dell’amministratore di comunicare i dati dei morosi ai creditori; ordine di escussione (prima i morosi); sospensione dei servizi comuni dopo un semestre; responsabilità dell’acquirente per l’anno in corso e quello precedente. |
| Art. 1129, c. 9, c.c. | Obbligo dell’amministratore di agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo dispensa dell’assemblea. |
| Art. 1130 c.c. | Riscossione dei contributi tra le attribuzioni dell’amministratore; rilascio dell’attestazione sullo stato dei pagamenti. |
| Artt. 1136 e 1137 c.c. | Costituzione dell’assemblea, maggioranze e impugnazione delle delibere (rilevanti per il diritto di voto del moroso). |
| L. 220/2012 | Riforma del condominio: ha rafforzato i poteri e i doveri dell’amministratore in materia di morosità. |
Approfondisci il tema nell’articolo dedicato alla riforma e nuova legge sul condomino moroso.

Chi paga i debiti del condomino moroso?
In prima battuta paga il moroso, con il suo patrimonio. Ma se l’azione contro di lui non basta, i creditori del condominio possono rivalersi anche sui condòmini in regola, in proporzione ai millesimi. È il meccanismo della cosiddetta “solidarietà temperata”.
L’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. stabilisce che i creditori del condominio non possono agire contro chi è in regola con i pagamenti se non dopo aver tentato l’escussione dei morosi (beneficio di preventiva escussione). In pratica, però, i condòmini virtuosi possono trovarsi ad anticipare le somme per non far interrompere i servizi comuni, salvo poi rivalersi. È uno degli effetti più ingiusti della morosità, ed è anche la ragione per cui la legge impone all’amministratore di intervenire rapidamente.
Approfondimento: condomino moroso: chi paga?
Cosa deve fare l’amministratore
L’amministratore non è libero di “chiudere un occhio”: ha l’obbligo di legge di attivarsi per il recupero del credito entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui la quota è maturata, salvo che l’assemblea lo dispensi espressamente (art. 1129, comma 9, c.c.).
L’iter tipico prevede alcuni passaggi:
- Sollecito scritto al condomino moroso (anche più di uno).
- Comunicazione della morosità all’assemblea e, su richiesta, ai creditori non soddisfatti (art. 63, comma 1, disp. att. c.c.).
- Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, che l’amministratore può richiedere senza autorizzazione assembleare.
- Esecuzione forzata (pignoramento) se il debito persiste.
L’inerzia dell’amministratore è considerata una grave irregolarità: può portare alla revoca per giusta causa e, nei casi in cui il condominio subisca un danno, a una responsabilità personale. Le tappe operative sono spiegate nell’articolo su cosa deve fare l’amministratore.
Il decreto ingiuntivo contro il condomino moroso
Il decreto ingiuntivo è lo strumento principale per recuperare le quote non pagate. In materia condominiale è immediatamente esecutivo, anche se il moroso fa opposizione (art. 63, comma 1, disp. att. c.c.).
L’amministratore può chiederlo al giudice sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, senza bisogno di una delibera ad hoc e senza una preventiva messa in mora. Una volta ottenuto il titolo, se il pagamento non arriva, si può procedere con il pignoramento dei beni o dello stipendio del debitore. Un nodo molto sentito è chi sostiene le spese legali del procedimento: di norma vengono poste a carico del moroso soccombente, ma il tema merita attenzione.
Approfondimento: decreto ingiuntivo contro il condomino moroso.
La sospensione dei servizi comuni
Se la morosità si protrae per almeno un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni “suscettibili di godimento separato” (art. 63, comma 3, disp. att. c.c.). Dopo la Riforma del 2012 non serve più un’autorizzazione del regolamento condominiale.
Per “servizi suscettibili di godimento separato” si intendono quei servizi che possono essere staccati per la singola unità senza pregiudicare l’edificio: l’esempio classico è l’uso di impianti sportivi condominiali o di un servizio accessorio. La sospensione è una facoltà discrezionale dell’amministratore, che va esercitata con prudenza e proporzione. I limiti pratici sono trattati nell’articolo sulla sospensione dei servizi al condomino moroso.
Condomino moroso e riscaldamento centralizzato
La sospensione del riscaldamento centralizzato al moroso è uno dei casi più dibattuti: la giurisprudenza non è uniforme. Alcuni tribunali la considerano ammissibile perché il riscaldamento è tecnicamente un servizio a godimento separato; altri la escludono, ponendo davanti la tutela del diritto alla salute e dei soggetti deboli (art. 32 Cost.).
Per questo motivo, prima di staccare il riscaldamento a un singolo, l’amministratore dovrebbe valutare con attenzione la situazione e farsi assistere da un legale. Il quadro completo, con gli orientamenti contrastanti, è nell’articolo su condomino moroso e riscaldamento centralizzato.
Il piano di rientro
Il piano di rientro è un accordo che consente al condomino moroso di saldare il debito a rate, evitando o sospendendo l’azione legale. È spesso la soluzione più conveniente per tutti: il condominio recupera il credito, il debitore evita le spese del contenzioso.
Il piano va idealmente formalizzato per iscritto e, quando incide sulla gestione, approvato dall’assemblea. Non estingue automaticamente il debito né, di per sé, dispensa l’amministratore dai suoi obblighi: occorre definirne con chiarezza importi, scadenze e conseguenze in caso di nuovo inadempimento. Come strutturarlo è spiegato nell’articolo sul piano di rientro per il condomino moroso.
Il condomino moroso può votare in assemblea?
Sì: di regola il condomino moroso conserva il diritto di partecipare e votare in assemblea, perché tale diritto deriva dalla proprietà dell’immobile e non dal pagamento delle quote. I suoi millesimi concorrono regolarmente alla formazione dei quorum.
Esiste però un’eccezione importante, riconosciuta dalla giurisprudenza (tra cui Cass. ord. n. 3192/2023): quando l’assemblea deve decidere se agire giudizialmente contro il moroso per recuperare il credito, il debitore è in conflitto di interessi e non può votare su quel punto. È invece un’imprecisione diffusa ritenere che il moroso non possa votare sui bilanci: il tema, con tutte le sfumature, è trattato nell’articolo dedicato al voto in assemblea.
Condomino moroso e detrazioni fiscali
Chi non versa la propria quota relativa a lavori che danno diritto a un bonus edilizio rischia di perdere la detrazione fiscale: in genere il beneficio spetta solo a chi ha effettivamente sostenuto la spesa nell’anno d’imposta. Il principio guida è quello di cassa: si detrae ciò che si è pagato.
La questione si complica con i lavori che coinvolgono l’intero edificio (facciate, efficientamento energetico) e con la documentazione che l’amministratore deve rilasciare. Il dettaglio è nell’articolo su condomino moroso e detrazioni fiscali.
Riforma e “nuova legge” sul condomino moroso
La disciplina di base resta quella della Riforma del condominio (L. 220/2012). Non esiste, ad oggi, una “nuova legge” che abbia stravolto le regole sul moroso. Le novità più recenti arrivano soprattutto dalla giurisprudenza e da proposte ancora in discussione.
Tra gli sviluppi recenti: alcune pronunce hanno precisato la responsabilità personale dell’amministratore che non comunica i dati dei morosi ai creditori, e un disegno di legge presentato a fine 2025 punterebbe per lo più a recepire prassi già consolidate. Lo stato dell’arte, con le fonti, è nell’articolo su riforma e nuova legge sul condomino moroso.
Cosa può fare il singolo condòmino in regola
Anche chi paga regolarmente non è impotente di fronte all’inerzia dell’amministratore. Può sollecitare per iscritto l’avvio del recupero crediti, chiedere all’assemblea di deliberare le azioni necessarie e, nei casi gravi, domandare al giudice la revoca dell’amministratore inadempiente. Tenere alta l’attenzione conviene a tutti, perché la morosità di pochi può ricadere sull’intera collettività.

Domande frequenti (FAQ)
Quando un condòmino è considerato moroso? Quando, scaduto il termine stabilito dall’assemblea o dal regolamento, non ha versato la quota dovuta, anche solo in parte e anche per un importo modesto.
Gli altri condòmini devono pagare al posto del moroso? Non in via diretta e immediata. I creditori devono prima tentare l’escussione dei morosi (art. 63, comma 2, disp. att. c.c.). In pratica, però, i condòmini in regola possono dover anticipare le somme per non interrompere i servizi, salvo rivalersi.
Entro quanto tempo l’amministratore deve agire contro il moroso? Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è maturato, salvo che l’assemblea lo abbia espressamente dispensato (art. 1129, comma 9, c.c.).
Si può togliere il riscaldamento a chi non paga? È un tema controverso. Alcuni tribunali lo ammettono, altri lo escludono a tutela del diritto alla salute. Prima di procedere è opportuna una valutazione legale caso per caso.
Il condomino moroso può votare in assemblea? Sì, di regola conserva il diritto di voto. Non può votare solo quando l’assemblea delibera l’azione legale contro di lui, per conflitto di interessi.






