Nell'ordinanza n. 22488 del 16 Ottobre 2020, la Cassazione decreta che, per evitare di perdere l'agevolazione "prima casa", è sufficiente registrare una scrittura privata attraverso la quale si è effettuato l'acquisto di un immobile (entro un anno dalla vendita del precedente) e non ricorrere necessariamente ad una trascrizione di un atto di riacquisto nei Registri Immobiliari o ad un rogito notarile. Ciò di cui bisogna esser certi prima dell'avvio di tale processo è di aver venduto la casa precedente prima del termine dei cinque anni dal suo acquisto.
La Cassazione sancisce inoltre che se l'immobile comprato come abitazione principale viene alienato nei cinque anni successivi alla sua acquisizione, l'agevolazione fiscale verrà meno. Essa sarà mantenuta solo se il contribuente, non oltre un anno dall'alienazione, provvederà con l'acquisto di un altro immobile da destinarsi ad uso principale, trasferendovi la residenza.
Infine la Cassazione, come aveva già approvato nel provvedimento n. 7621/2017, stabilisce che una scrittura privata non autenticata depositata presso l'Agenzia delle Entrate è sufficiente per scongiurare la decadenza dall'agevolazione, in quanto riporta la data certa in merito all'atto.
G.C.P.