Vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus 110% potrebbe generare una plusvalenza imponibile.
La plusvalenza derivante dalla vendita di immobili è un concetto fiscale che riguarda il guadagno ottenuto dalla vendita di un immobile a un prezzo superiore rispetto al prezzo di acquisto.
Questo guadagno può essere soggetto a tassazione, a meno che non vi siano specifiche esenzioni o agevolazioni.
Con la Legge di Bilancio 2024, sono state introdotte modifiche importanti in merito alla tassazione derivante dalla vendita di immobili che hanno beneficiato degli incentivi del Superbonus 110%.
Ma cosa accade se l’immobile è stato ereditato? L’Agenzia delle Entrate, con la sua risposta n. 208 del 23 ottobre 2024, ha chiarito i casi più comuni. Vediamo insieme i dettagli.

Cos’è la plusvalenza nella vendita di immobili?
La plusvalenza è il guadagno derivante dalla vendita di un immobile a un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto. In alcuni casi, questa somma è soggetta a tassazione.
Con la nuova legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 64 a 67), le regole sono cambiate per gli immobili sottoposti a lavori agevolati dal Superbonus e se la vendita avviene entro dieci anni, la plusvalenza derivante da tale vendita può essere tassata, a meno che non si tratti di un caso di esenzione.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni.
Cosa succede in caso di successione?
Se l’immobile è stato ricevuto in eredità, la situazione cambia notevolmente.
La quota dell’immobile ereditata non è soggetta a tassazione, il che significa che la parte del valore derivante dall’eredità non sarà considerata ai fini della tassazione.
Tuttavia, se l’immobile è stato solo in parte ereditato e in parte acquistato, si applica una tassazione pro quota. In altre parole, solo la parte dell’immobile acquistata è soggetta a tassazione sulla plusvalenza.
Ecco come funziona:
- Quota ereditata: Esente da tassazione.
- Quota acquistata: Soggetta a imposta.
Ad esempio, se un immobile è stato ereditato al 50% e acquistato per l’altro 50%, solo metà della plusvalenza sarà tassabile. Se l’immobile viene venduto a un prezzo che genera una plusvalenza di 20.000€, solo 10.000€ saranno soggetti a tassazione.
Calcolo della plusvalenza imponibile
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la plusvalenza tassabile si calcola come la differenza tra:
- Il prezzo di vendita dell’immobile.
- Il costo di acquisto (o di costruzione), rivalutato e comprensivo di eventuali spese documentate.
Dal 1° gennaio 2024, si applica un’imposta sostitutiva del 26% sulla parte imponibile della plusvalenza.

Interventi ammessi e parti comuni
Anche i lavori effettuati solo sulle parti comuni di un condominio possono rendere tassabile la plusvalenza.
Non è necessario che i lavori riguardino la singola unità immobiliare, ma devono comunque essere legati al Superbonus.
Tuttavia, gli immobili utilizzati come abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso (negli ultimi dieci anni) possono godere di esenzioni da tale regola, riducendo o annullando tale imposta.
Esempio pratico:
Mario ha venduto un immobile che ha ristrutturato grazie al Superbonus. Metà dell’immobile è stato ereditato, mentre l’altra metà è stata acquistata.
La vendita dell’immobile ha generato una plusvalenza di 20.000€. In questo caso, essendo il 50% dell’immobile acquistato, solo metà della plusvalenza, cioè 10.000€, sarà soggetta a tassazione.
Conclusioni
Se stai considerando la vendita di un immobile ristrutturato con il Superbonus, è fondamentale comprendere come viene calcolata l’eccedenza e come le diverse circostanze (come l’acquisto o l’eredità dell’immobile) possano influire sulla tassazione.
In caso di immobili ereditati, solo la parte acquistata è soggetta alla tassazione, con un’aliquota del 26%.
Inoltre, la legge offre diverse esenzioni e agevolazioni, quindi è sempre consigliato consultare un esperto fiscale per comprendere al meglio la situazione specifica.
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