La clausola risolutiva espressa, disciplinata dall’articolo 1456 del Codice Civile, rappresenta uno strumento di fondamentale importanza nell’ambito della contrattualistica italiana. Attraverso la sua corretta formulazione e applicazione, le parti possono predeterminare le conseguenze di specifici inadempimenti, garantendosi una maggiore certezza giuridica e una più rapida tutela dei propri interessi. Questo articolo si propone come una guida completa, analizzando in dettaglio la natura, il funzionamento, i requisiti di validità e gli effetti della clausola risolutiva espressa, con un focus particolare sull’ottimizzazione per le parole chiave di interesse.
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Clausola risolutiva espressa: uno strumento fondamentale nei contratti
La gestione del rischio e la prevenzione delle controversie sono elementi cardine nella redazione di qualsiasi accordo contrattuale. Tra gli strumenti a disposizione delle parti per raggiungere tali obiettivi, la clausola risolutiva espressa emerge per la sua efficacia e praticità.
Cos’è la “clausola risolutiva espressa”? definizione e riferimento normativo (art. 1456 c.c.)
La clausola risolutiva espressa è una specifica pattuizione mediante la quale i contraenti stabiliscono che il contratto si sciolga automaticamente qualora una o più obbligazioni determinate non vengano adempiute secondo le modalità pattuite. Il suo fondamento normativo si trova nell’articolo 1456 del Codice Civile italiano, che al primo comma recita: “Icontraentipossonoconvenireespressamentecheilcontrattosirisolvanelcasocheunadeterminataobbligazionenonsiaadempiutasecondolemodalitaˋstabilite.”.
Questa disposizione consente alle parti di definire in anticipo quali specifici inadempimenti saranno considerati talmente gravi da comportare la risoluzione automatica del vincolo contrattuale. In tal modo, si sottrae al giudice la valutazione discrezionale circa l’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione, valutazione che altrimenti sarebbe necessaria ai sensi dell’articolo 1455 c.c.. L’essenza di questo istituto risiede proprio nella sua capacità di fungere da meccanismo di gestione proattiva del rischio contrattuale. Le parti non attendono il verificarsi di un inadempimento per ponderarne le conseguenze, ma lo fanno ex ante, incorporando nel tessuto contrattuale un sistema di autotutela rapida ed efficace. Si tratta di una significativa manifestazione dell’autonomia contrattuale, che permette ai contraenti di modellare gli effetti dell’inadempimento in maniera più aderente ai propri specifici interessi, derogando al principio generale che affida al giudice il compito di valutare la gravità della violazione contrattuale.
Perché inserirla: vantaggi e finalità preventive
L’inserimento di una clausola risolutiva espressa in un contratto offre numerosi vantaggi e persegue importanti finalità preventive, rafforzando la tutela delle parti.
- Rapidità e Certezza: Il principale vantaggio è la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto “di diritto”, ossia automaticamente al verificarsi dell’inadempimento specificato e a seguito della dichiarazione della parte interessata di volersene avvalere. Ciò permette di sciogliere il vincolo contrattuale in modo più celere rispetto alla risoluzione giudiziale, che richiede un’azione legale e una sentenza costitutiva.
- Effetto Deterrente: La previsione che un determinato inadempimento possa condurre alla risoluzione immediata del contratto agisce come un forte deterrente nei confronti della parte tenuta all’adempimento. La consapevolezza delle conseguenze dirette e automatiche incentiva un comportamento contrattualmente fedele, riducendo il rischio di violazioni.
- Riduzione di Costi e Tempi: Evitando o semplificando il ricorso all’autorità giudiziaria per l’accertamento della gravità dell’inadempimento, si ottiene una significativa riduzione dei tempi e dei costi legali associati a una controversia.
- Chiarezza Contrattuale: La clausola contribuisce a definire ex ante quali obbligazioni siano considerate essenziali dalle parti. Questo previene future incertezze interpretative sull’importanza di determinati adempimenti nell’economia generale del contratto.
L’inserimento della clausola, quindi, non solo fornisce uno strumento di tutela efficace, ma rafforza significativamente la posizione contrattuale della parte non inadempiente. Quest’ultima acquisisce un potere di risoluzione quasi automatico, attivabile con una semplice dichiarazione, che le consente di decidere se e quando porre fine al rapporto contrattuale senza dover attendere i lunghi tempi della giustizia ordinaria. Inoltre, la clausola risolutiva espressa sposta la negoziazione sulla “materialità”, ovvero sulla gravità, di specifici inadempimenti dalla potenziale fase contenziosa a quella della formazione del contratto. Le parti, già in sede di redazione dell’accordo, definiscono quali violazioni sono da ritenersi sufficientemente gravi da giustificare lo scioglimento del vincolo, cristallizzando il loro accordo su questo punto cruciale e prevenendo così future dispute interpretative.
Come funziona la clausola risolutiva espressa: meccanismi e attivazione
Comprendere il meccanismo di funzionamento della clausola risolutiva espressa è essenziale per la sua corretta applicazione e per sfruttarne appieno le potenzialità.
Il presupposto: l’inadempimento di una specifica obbligazione
Affinché la clausola possa operare, è indispensabile che si verifichi l’inadempimento di una “determinata obbligazione” o che un’obbligazione non sia adempiuta “secondo le modalità stabilite” nel contratto. Questo requisito di specificità è cruciale: l’obbligazione (o le obbligazioni) il cui inadempimento può portare alla risoluzione deve essere individuata in modo chiaro e univoco all’interno della clausola stessa. Un riferimento generico all’inadempimento di “tutte le obbligazioni contrattuali” o a “qualsiasi obbligo derivante dal contratto” non è sufficiente e rende la clausola inefficace, relegandola a mera “clausola di stile”.
L’inadempimento rilevante può essere sia di natura oggettiva (ad esempio, la mancata esecuzione della prestazione) sia relativo alle modalità di esecuzione (ad esempio, un ritardo significativo o una qualità della prestazione difforme da quanto pattuito, se tali modalità sono state specificate come essenziali nella clausola). Grazie a questa pattuizione, anche un inadempimento che, in assenza della clausola, potrebbe essere considerato di scarsa importanza dal giudice, assume invece un rilievo fondamentale, capace di determinare la caducazione dell’intero rapporto contrattuale. Ciò avviene perché la clausola permette alle parti di elevare contrattualmente a “grave” un inadempimento che, secondo i criteri legali generali dell’articolo 1455 c.c., potrebbe non essere valutato come tale. Le parti, esercitando la loro autonomia, definiscono una “gravità convenzionale”, attribuendo a specifiche mancanze un’importanza decisiva ai fini della prosecuzione del rapporto.
La dichiarazione di volersene avvalere: un atto necessario
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la risoluzione del contratto non si verifica automaticamente per il solo fatto dell’inadempimento dell’obbligazione indicata nella clausola. L’articolo 1456, secondo comma, del Codice Civile stabilisce infatti che: “Inquestocaso,larisoluzionesiverificadidirittoquandolaparteinteressatadichiaraall′altracheintendevalersidellaclausolarisolutiva.”.
Questa dichiarazione rappresenta l’esercizio di un diritto potestativo da parte del contraente non inadempiente, il quale ha la facoltà di decidere se attivare o meno gli effetti risolutori della clausola. La volontà di avvalersi della clausola può essere manifestata in qualsiasi modo idoneo a portarla a conoscenza della controparte, anche in forma implicita, purché risulti in maniera chiara e inequivocabile. Ad esempio, la giurisprudenza ha ammesso che tale volontà possa essere espressa anche per la prima volta nell’atto introduttivo di un giudizio volto ad accertare l’avvenuta risoluzione. Tuttavia, è sempre preferibile, e talvolta richiesto dal contratto stesso, che la comunicazione avvenga in forma scritta (ad esempio, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento) per garantire certezza sulla data e sulla ricezione.
La necessità di questa dichiarazione introduce un elemento di flessibilità: la parte adempiente, di fronte all’inadempimento, non è obbligata a risolvere immediatamente il contratto. Può valutare la situazione, decidere di tollerare l’inadempimento, magari in vista di una possibile regolarizzazione, o utilizzare la minaccia della risoluzione come leva per ottenere l’adempimento tardivo o rinegoziare alcuni termini. La rinuncia ad avvalersi della clausola può essere anche tacita, desumibile da comportamenti incompatibili con la volontà di risolvere il contratto, come ad esempio l’accettazione di un adempimento tardivo senza riserve. La dichiarazione di volersi avvalere della clausola è un atto unilaterale recettizio: i suoi effetti risolutori si producono nel momento in cui essa perviene a conoscenza della parte inadempiente, conformemente ai principi generali in materia di atti recettizi (articoli 1334 e 1335 c.c.).
Differenza con la condizione risolutiva
È importante non confondere la clausola risolutiva espressa con la condizione risolutiva. Sebbene entrambe possano portare alla cessazione degli effetti del contratto, operano su presupposti e con meccanismi differenti.
- La clausola risolutiva espressa è strettamente legata all’inadempimento di una specifica obbligazione contrattuale da parte di uno dei contraenti. La risoluzione, come visto, non è automatica ma richiede una dichiarazione di volontà della parte adempiente. L’evento scatenante è quindi un comportamento colpevole di una delle parti.
- La condizione risolutiva, invece, subordina la cessazione degli effetti del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto, che non è necessariamente un inadempimento e può essere del tutto estraneo alla condotta delle parti (ad esempio, il mancato rilascio di un’autorizzazione amministrativa, un evento naturale, ecc.). Al verificarsi di tale evento, gli effetti del contratto cessano automaticamente, ipso iure, senza bisogno di alcuna dichiarazione di volontà.
La distinzione fondamentale risiede quindi nella volontarietà dell’effetto risolutivo: nella clausola risolutiva espressa, la parte non inadempiente ha un controllo attivo e può decidere se provocare o meno la risoluzione; nella condizione risolutiva, l’effetto è automatico e inevitabile al verificarsi dell’evento dedotto in condizione. Inoltre, la natura dell’evento scatenante è diversa: un comportamento imputabile a una parte nel caso della clausola risolutiva espressa, un evento che può essere neutro o indipendente dalla volontà delle parti nel caso della condizione risolutiva. Questo implica che la clausola risolutiva ha una connotazione sanzionatoria o rimediale per una condotta contrattualmente illecita, mentre la condizione risolutiva è uno strumento per gestire l’allocazione dei rischi legati a eventi futuri e incerti.

Requisiti di validità: la cruciale specificità delle obbligazioni
La validità ed efficacia della clausola risolutiva espressa sono subordinate al rispetto di un requisito fondamentale: la specificità nell’individuazione delle obbligazioni il cui inadempimento ne determina l’attivazione.
L’importanza dell’individuazione precisa degli inadempimenti
La giurisprudenza è costante nell’affermare che la clausola risolutiva espressa è invalida qualora le parti non abbiano indicato in modo specifico e puntuale le singole obbligazioni contrattuali la cui violazione è assunta come presupposto per lo scioglimento immediato del vincolo. È necessario, quindi, che i contraenti individuino “una o più obbligazioni specificamente determinate”, descrivendo chiaramente quali inadempimenti comporteranno la risoluzione automatica del contratto.
La ratio di questo rigido requisito di specificità risiede nell’esigenza di garantire la certezza del diritto e di tutelare l’affidamento della parte che potrebbe subire la risoluzione. Se la clausola fosse formulata in termini generici, la parte potenzialmente inadempiente non sarebbe in grado di conoscere con chiarezza quali suoi comportamenti potrebbero condurre alla drastica conseguenza della risoluzione del contratto. La specificità serve, dunque, a definire in modo inequivocabile il “perimetro di rischio” contrattuale, evitando che la clausola possa trasformarsi in uno strumento arbitrario per sciogliere il vincolo. Questo tutela la parte che deve adempiere, consentendole di comprendere pienamente le conseguenze di determinate mancanze e di conformare ad esse la propria condotta.
Conseguenze della genericità: la clausola “di stile” e la sua inefficacia (analisi giurisprudenziale, es. cass. n. 23879/2021)
Una clausola risolutiva che faccia un generico riferimento alla violazione di “tutte le obbligazioni contenute nel contratto” o a “qualsiasi impegno contrattuale” è considerata dalla giurisprudenza una mera “clausola di stile” e, come tale, è priva di efficacia ai fini dell’articolo 1456 c.c..
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23879/2021, ha ribadito con forza questo principio, cassando con rinvio una sentenza di merito che aveva erroneamente riconosciuto la validità e l’operatività di una clausola risolutiva espressa formulata in termini generici, riferita alla violazione di tutte le obbligazioni contrattuali senza alcuna specificazione. Per essere valida ed efficace, la clausola deve contenere “l’esatta e precisa indicazione dei patti contrattuali, la cui violazione determina la risoluzione”.
Una clausola di stile, proprio a causa della sua genericità, non assolve alla funzione tipica della clausola risolutiva espressa, che è quella di predeterminare la gravità di specifici inadempimenti. In pratica, è come se tale clausola non esistesse ai fini dell’applicazione del meccanismo risolutorio automatico previsto dall’articolo 1456 c.c. Se le parti si riferiscono genericamente a tutte le obbligazioni, manca quella selezione e valutazione preventiva che caratterizza la clausola risolutiva espressa. Di conseguenza, la risoluzione del contratto potrà avvenire, in tal caso, solo attraverso i meccanismi ordinari, come la risoluzione giudiziale ai sensi dell’articolo 1453 c.c., previa valutazione della gravità dell’inadempimento da parte del giudice ai sensi dell’articolo 1455 c.c. La sanzione per la genericità non è una sorta di “conversione” della clausola in una volontà generale di risolvere per qualsiasi inadempimento, bensì l’invalidità della clausola come clausola risolutiva espressa, rendendo inapplicabile il relativo meccanismo di risoluzione di diritto.
La “clausola risolutiva espressa vessatoria”: un falso mito? analisi e chiarimenti
Un dubbio che talvolta sorge riguarda la possibile natura vessatoria della clausola risolutiva espressa, con le conseguenti implicazioni in termini di necessità di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. (relativi alle condizioni generali di contratto e ai contratti conclusi mediante moduli o formulari).
La giurisprudenza prevalente e la dottrina sono concordi nel ritenere che la clausola risolutiva espressa, di per sé, non abbia carattere vessatorio. Essa non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dal secondo comma dell’articolo 1341 c.c. come clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. La Corte di Cassazione ha confermato che tale clausola non risulta particolarmente onerosa e, pertanto, non necessita di una seconda firma per la sua validità, neanche nei contratti per adesione.
La non vessatorietà deriva dal fatto che la clausola risolutiva espressa non crea uno squilibrio normativo o economico significativo a danno di una parte, ma si limita a predeterminare le conseguenze di un inadempimento a obblighi che le parti hanno già assunto e concordato. È uno strumento di gestione del rapporto contrattuale, espressione dell’autonomia delle parti, e non un mezzo per imporre unilateralmente condizioni svantaggiose. Essa opera a fronte di un comportamento – l’inadempimento – che costituisce già di per sé una violazione del contratto.
L’avvertenza contenuta in un modello contrattuale, che suggerisce la necessità di approvazione specifica qualora il contratto sia predisposto da una sola delle parti, appare più come una cautela eccessiva o riferibile a contesti particolari in cui la clausola, per come è formulata o per l’obbligazione a cui si riferisce, potrebbe assumere connotati di vessatorietà (ad esempio, se collegata a un inadempimento irrisorio in un contratto standard non negoziato). Tuttavia, la giurisprudenza consolidata, come la sentenza Cass. n. 5734/2011, tende a escludere la natura vessatoria intrinseca della clausola risolutiva espressa correttamente formulata. È comunque importante distinguere: nei contratti con i consumatori, la valutazione di vessatorietà segue i criteri più stringenti del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), ma per i contratti tra professionisti (B2B) o tra privati, la clausola risolutiva espressa standard non è generalmente considerata vessatoria ai sensi del Codice Civile.
Formula ed esempi pratici di clausola risolutiva espressa
La corretta redazione della clausola risolutiva espressa è fondamentale per garantirne l’efficacia. Vediamo come formularla e alcuni esempi pratici.
Come redigere una “formula clausola risolutiva espressa” efficace
Perché una formula clausola risolutiva espressa sia valida ed efficace, deve contenere alcuni elementi essenziali, mirati a eliminare ogni ambiguità:
- Identificazione precisa delle obbligazioni: È il cuore della clausola. Bisogna elencare in modo specifico e dettagliato quali obbligazioni, se violate, attiveranno la risoluzione. Ad esempio, non basta scrivere “il mancato pagamento”, ma occorre specificare “il mancato pagamento del canone di locazione relativo al mese di X entro il giorno Y dello stesso mese”.
- Modalità di adempimento: Se rilevante, specificare anche le modalità di adempimento la cui violazione è causa di risoluzione (es. consegna in un luogo specifico, rispetto di determinati standard qualitativi chiaramente definiti).
- Esplicita volontà risolutoria: La clausola deve manifestare chiaramente l’intenzione delle parti che il contratto si risolva automaticamente (previa dichiarazione) in caso di inadempimento delle obbligazioni indicate. L’uso di espressioni come “il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.” è comune e consigliato.
- Modalità di comunicazione della volontà di avvalersi della clausola: È opportuno specificare come la parte non inadempiente dovrà comunicare all’altra la sua intenzione di avvalersi della clausola (es. “mediante lettera raccomandata A/R” o “a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati in contratto”).
L’obiettivo primario nella redazione è la chiarezza e l’inequivocabilità, sia nell’identificare l’obbligazione sia nel manifestare la volontà delle parti di ricollegare la risoluzione automatica al suo inadempimento.
Clausola risolutiva espressa esempio generico
Ecco un esempio clausola risolutiva espressa di carattere generale, che andrà poi adattato al caso specifico:
“Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora [Nome della Parte, es. il Conduttore/l’Appaltatore/il Fornitore] non adempia esattamente e integralmente alla/e seguente/i specifica/che obbligazione/i:
a) entro e non oltre il termine di [numero] giorni dalla data di sua emissione’];
b) entro e non oltre il [data]’];
c) [Eventuali altre obbligazioni specifiche].
La risoluzione opererà di diritto nel momento in cui la parte non inadempiente comunicherà all’altra, a mezzo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.”
È fondamentale comprendere che questo è solo un modello. La parte cruciale, da personalizzare con la massima attenzione, è la descrizione delle obbligazioni specifiche.
Esempi specifici per diversi tipi di contratto
La specificità richiesta per la clausola risolutiva espressa si declina diversamente a seconda della natura e dell’oggetto del contratto. Ecco alcuni esempi:
- Contratto di Appalto: “In un contratto di appalto per la realizzazione di un’opera, si conviene che il mancato completamento della Fase 1 dei lavori, come descritta nell’Allegato X al presente contratto, entro il termine del [data], costituirà inadempimento essenziale e il contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa dichiarazione del Committente.”. Oppure, il mancato ottenimento di una certificazione di conformità entro una data perentoria.
- Contratto di Fornitura: “Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Condotta del Cliente. Le Parti convengono che la violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al suddetto Modello o Codice di Condotta, in particolare comportamenti che integrino un pericolo di commissione dei reati-presupposto ivi indicati, costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.”
- Contratto tra Cliente e Libero Professionista: “Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi dovuti al Libero Professionista entro 15 giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura. Il mancato pagamento anche di una sola fattura entro il predetto termine, qualora si protragga per oltre ulteriori 10 giorni dal ricevimento di un sollecito scritto, darà diritto al Libero Professionista di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta.”. Un’altra obbligazione potrebbe essere la mancata fornitura da parte del Cliente delle informazioni o dei materiali necessari allo svolgimento del progetto entro i termini concordati, se tali termini sono stati chiaramente specificati.
Questi esempi dimostrano come la clausola debba essere “cucita su misura” per il singolo rapporto contrattuale, identificando le obbligazioni la cui corretta e tempestiva esecuzione è veramente critica per la parte che beneficia della clausola.
La clausola risolutiva espressa nella locazione
Il contratto di locazione, sia esso ad uso abitativo o commerciale, è uno degli ambiti in cui la clausola risolutiva espressa trova frequente applicazione, principalmente a tutela del locatore.
Clausola risolutiva espressa locazione: tutele per il locatore
Nei contratti di locazione, questa pattuizione è spesso utilizzata per prevedere la risoluzione automatica del rapporto in caso di inadempimenti specifici da parte del conduttore, quali il mancato pagamento del canone di locazione per un determinato periodo (es. due mensilità consecutive) o il mancato versamento del deposito cauzionale pattuito. L’obiettivo del locatore è quello di garantirsi uno strumento che, almeno in teoria, permetta di risolvere il contratto più rapidamente rispetto alle procedure ordinarie di sfratto, evitando così i relativi costi e lungaggini.
Tuttavia, specialmente nel contesto delle locazioni abitative, l’effettiva operatività della clausola risolutiva espressa deve fare i conti con la normativa speciale, spesso inderogabile, posta a tutela del conduttore. Questo bilanciamento tra autonomia contrattuale e norme imperative richiede un’attenta valutazione, poiché la clausola potrebbe non riuscire a bypassare completamente le tutele legali previste per l’inquilino, come ad esempio la possibilità di sanare la morosità in sede giudiziale (il cosiddetto “termine di grazia”).
Applicazione clausola risolutiva espressa nella locazione commerciale
Nelle locazioni ad uso commerciale, le parti godono generalmente di una maggiore autonomia contrattuale rispetto alle locazioni abitative. Di conseguenza, la clausola risolutiva espressa può rappresentare uno strumento particolarmente efficace per il locatore. Le parti possono specificare con maggiore libertà quali inadempimenti del conduttore (ad esempio, il mancato pagamento del canone entro un termine preciso dalla scadenza, la destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello pattuito, la cessione non autorizzata del contratto o la sublocazione vietata) determinino la risoluzione di diritto del contratto.
Un esempio tipico di formula clausola risolutiva espressa per locazione commerciale potrebbe essere: “Le parti convengono espressamente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., che il presente contratto di locazione si intenderà automaticamente risolto qualora il conduttore ometta di pagare il canone di locazione, o gli oneri accessori dovuti, per un periodo superiore a [es. venti] giorni dalla rispettiva scadenza, ovvero qualora violi il divieto di sublocazione o di mutamento di destinazione d’uso dell’immobile.”. La giurisprudenza più recente, inclusa quella della Corte di Cassazione, ha mostrato un’apertura verso l’utilizzo della procedura di sfratto per morosità anche in presenza di una clausola risolutiva espressa attivata, ampliando di fatto le tutele a disposizione del locatore.
Specificità della “clausola risolutiva espressa locazione abitativa” e limiti normativi
Per quanto riguarda la locazione abitativa, è fondamentale considerare i limiti imposti dalla Legge n. 392 del 1978 (cosiddetta Legge sull’Equo Canone). Gli articoli 5 e 55 di tale legge prevedono una disciplina specifica e inderogabile a tutela del conduttore in caso di morosità, concedendogli la possibilità di sanare il debito in sede giudiziale (il “termine di grazia”) entro determinati termini, anche dopo l’intimazione di sfratto.
Di conseguenza, una clausola risolutiva espressa che, ad esempio, prevedesse la risoluzione automatica per un ritardo nel pagamento del canone inferiore a quello che la legge consente di sanare, o che escludesse la possibilità di sanatoria, potrebbe essere considerata nulla o inefficace, o comunque interpretata in modo da non ledere i diritti inderogabili del conduttore. Nonostante questi limiti, la clausola viene comunque frequentemente inserita anche nei contratti di locazione abitativa, ad esempio per il mancato pagamento del canone o del deposito cauzionale. In questi casi, pur non potendo forse impedire al conduttore di avvalersi del termine di grazia se previsto dalla legge, la clausola può comunque rafforzare la posizione del locatore in giudizio, costituendo un elemento a supporto della richiesta di risoluzione qualora la morosità non venga sanata. La sua efficacia “automatica” è quindi temperata dalla prevalenza delle norme di protezione del conduttore.
Clausola risolutiva espressa e sfratto per morosità: interazioni e procedure
L’interazione tra clausola risolutiva espressa e sfratto per morosità è un tema dibattuto ma di grande rilevanza pratica. La clausola risolutiva espressa viene spesso invocata dal locatore proprio nell’atto di intimazione di sfratto per morosità. In passato, vi sono stati dubbi sulla compatibilità dei due strumenti, ma la giurisprudenza più recente, in particolare della Corte di Cassazione (a partire da pronunce del 2013), ha chiarito che l’azione di sfratto per morosità è esperibile anche quando nel contratto sia presente una clausola risolutiva espressa e il locatore abbia dichiarato di volersene avvalere, purché l’inadempimento che ha portato alla risoluzione sia stato chiaramente determinato dalle parti.
L’articolo 663 del Codice di Procedura Civile, relativo alla convalida dello sfratto, prevede che questa sia possibile se la morosità persiste, e ciò è stato interpretato come applicabile anche in presenza di una clausola risolutiva espressa attivata. Un aspetto cruciale è che, se il locatore si è validamente avvalso della clausola risolutiva espressa (ad esempio, comunicandolo prima o contestualmente all’intimazione di sfratto), la risoluzione del contratto si è già verificata “di diritto”. Di conseguenza, un eventuale pagamento dei canoni scaduti da parte del conduttore, effettuato dopo tale dichiarazione, non sarebbe idoneo a sanare la morosità e a impedire la risoluzione, a differenza di quanto potrebbe accadere in una procedura di sfratto ordinaria in cui il pagamento in udienza (prima che il giudice si sia pronunciato) può, a certe condizioni, estinguere il procedimento. La clausola, una volta attivata, “cristallizza” l’inadempimento, rendendo inefficace un adempimento tardivo ai fini della prosecuzione del rapporto.
Il locatore può quindi esercitare la clausola direttamente tramite l’atto di intimazione di sfratto, senza necessità di una preventiva diffida ad adempiere. La strategia processuale del locatore potrà variare: potrà chiedere primariamente l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. e il conseguente rilascio, oppure insistere per la convalida dello sfratto per la morosità attuale, tenendo la clausola come ulteriore fondamento della sua pretesa.

La clausola risolutiva espressa nella compravendita immobiliare
Anche nelle transazioni immobiliari, la clausola risolutiva espressa si rivela uno strumento prezioso per tutelare le parti da possibili inadempimenti, sia nella fase del contratto preliminare che in quella del contratto definitivo.
Utilizzo della clausola nel contratto preliminare e definitivo
La clausola risolutiva espressa compravendita immobiliare è pienamente applicabile sia ai contratti preliminari (compromessi) sia ai contratti definitivi di compravendita. Nel contratto preliminare, in particolare, essa agisce come una forma di garanzia rafforzata per l’adempimento delle obbligazioni che sono prodromiche e necessarie per giungere alla stipula del rogito notarile. Ad esempio, può essere previsto che il preliminare si risolva di diritto se il promissario acquirente non paga una o più rate del prezzo pattuito alle scadenze concordate, o se il promittente venditore non provvede alla cancellazione di un’ipoteca gravante sull’immobile entro un termine stabilito, o ancora se una delle parti non si presenta per la stipula del contratto definitivo nella data fissata, qualora tale termine sia stato reso rilevante ai fini della risoluzione dalla clausola stessa.
A differenza della semplice richiesta di risoluzione giudiziale del preliminare, che imporrebbe al giudice di valutare la gravità dell’inadempimento, la clausola risolutiva espressa predetermina tale gravità per le obbligazioni specificamente indicate, offrendo alla parte non inadempiente una via d’uscita più rapida e certa dal vincolo contrattuale.
Obbligazioni tipiche (es. mancato pagamento del prezzo, mancata stipula del definitivo)
Le obbligazioni che più frequentemente vengono dedotte in una clausola risolutiva espressa nell’ambito di una compravendita immobiliare includono:
- Mancato pagamento del prezzo o di sue rate: È una delle previsioni più comuni, data l’importanza centrale di tale obbligazione per il venditore.
- Mancata stipula del contratto definitivo: Se il contratto preliminare fissa un termine per il rogito e la clausola risolutiva espressa lega espressamente la risoluzione al mancato rispetto di tale impegno da parte di uno dei contraenti.
- Mancata cancellazione di ipoteche, pignoramenti o altri gravami pregiudizievoli da parte del promittente venditore entro un termine specificato prima del rogito.
- Mancata regolarizzazione urbanistica o catastale dell’immobile da parte del promittente venditore, qualora emergano difformità e sia stato pattuito un termine per la loro sanatoria, il cui inadempimento è sanzionato con la risoluzione. Ad esempio, come indicato in un caso pratico, si potrebbe prevedere nel compromesso la possibilità per il promissario acquirente di risolvere il contratto (con restituzione dell’anticipo) se, prima del rogito, non vengono eseguiti i lavori necessari per sanare un abuso edilizio esistente sull’immobile.
- Mancato ottenimento di documentazione essenziale da parte del venditore, come il certificato di agibilità, se tale obbligo è stato specificamente previsto e collegato alla clausola risolutiva.
È cruciale sottolineare che le obbligazioni da inserire nella clausola devono essere attentamente selezionate e personalizzate in base alle criticità e ai rischi specifici di ogni singola trattativa immobiliare. Non si tratta di un semplice “copia e incolla” di formule standard, ma di una riflessione strategica sugli aspetti più delicati dell’accordo, come identificati dalle parti durante la negoziazione. La clausola diventa così uno strumento “sartoriale” per proteggersi contro il fallimento degli impegni ritenuti fondamentali per la buona riuscita dell’operazione.
Effetti della clausola risolutiva espressa
L’attivazione della clausola risolutiva espressa produce conseguenze giuridiche significative sul contratto e sui rapporti tra le parti.
La risoluzione di diritto del contratto
L’effetto primario e distintivo della clausola risolutiva espressa, una volta che la parte interessata abbia dichiarato di volersene avvalere, è la risoluzione “di diritto” del contratto. Ciò significa che il vincolo contrattuale cessa di produrre i suoi effetti automaticamente, a partire dal momento in cui la dichiarazione di avvalersi della clausola perviene a conoscenza della parte inadempiente (trattandosi di un atto recettizio), senza la necessità di una sentenza costitutiva da parte del giudice.
Sebbene la risoluzione operi “di diritto”, ciò non esclude che possano sorgere contestazioni. Se la parte inadempiente contesta la sussistenza dell’inadempimento, la sua imputabilità, la validità della clausola stessa o la correttezza della dichiarazione di volersene avvalere, diventerà necessario un accertamento giudiziale. Tuttavia, come si vedrà meglio più avanti (Sezione 9), l’eventuale sentenza del giudice avrà natura meramente dichiarativa, limitandosi a constatare se la risoluzione si sia o meno già verificata per effetto della clausola. Il diritto alla risoluzione sorge automaticamente con la dichiarazione, ma la sua effettività pratica, in caso di disaccordo, può richiedere una conferma giudiziale.
Clausola risolutiva espressa effetti restitutori: cosa succede alle prestazioni già eseguite
La risoluzione del contratto per inadempimento, inclusa quella che opera tramite clausola risolutiva espressa, ha, di regola, effetto retroattivo tra le parti, come stabilito dall’articolo 1458 del Codice Civile. Questo principio generale comporta che le prestazioni già eseguite in base al contratto risolto debbano essere restituite. Il contratto si considera come se non fosse “mai stipulato”, e le parti devono essere ripristinate, per quanto possibile, nella posizione economica e giuridica in cui si trovavano prima della sua conclusione.
Di conseguenza, la parte cui è addebitabile l’inadempimento che ha dato causa alla risoluzione è tenuta a restituire le somme di denaro eventualmente ricevute, maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dal giorno in cui le somme le furono consegnate. Analogamente, se sono stati consegnati beni, questi devono essere restituiti. Qualora la restituzione in forma specifica non sia possibile (ad esempio, perché la cosa è andata distrutta o significativamente deteriorata), si applicheranno i principi relativi al valore della cosa.
Un’importante eccezione a questa regola generale della retroattività riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica (ad esempio, un contratto di somministrazione, di locazione, di fornitura di servizi continuativi). Per tali contratti, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già regolarmente eseguite da entrambe le parti. La risoluzione, in questi casi, opera ex nunc, cioè solo per il futuro, lasciando integre le prestazioni passate che hanno già trovato la loro reciproca soddisfazione.
Sebbene il principio della restituzione sia chiaro, la sua applicazione pratica può rivelarsi complessa, specialmente in contratti di durata o dove le prestazioni non sono facilmente “reversibili” (si pensi a un contratto d’appalto parzialmente eseguito). Il ripristino dello status quo ante può richiedere valutazioni caso per caso, potendo sfociare in conguagli, indennizzi o nella valutazione del lavoro già svolto.
La questione del risarcimento danni: è automatico?
È un errore comune ritenere che l’attivazione della clausola risolutiva espressa comporti automaticamente anche il diritto al risarcimento del danno. In realtà, la sola operatività della clausola conferisce alla parte non inadempiente il diritto di sciogliersi dal contratto e di liberarsi da ogni ulteriore impegno, ma non le attribuisce automaticamente il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento altrui.
Per ottenere il risarcimento del danno, la parte che ha subito il pregiudizio deve agire in giudizio (o formulare una richiesta stragiudiziale motivata) e provare l’esistenza e l’ammontare del danno patito in conseguenza dell’inadempimento che ha portato alla risoluzione. La risoluzione di diritto del contratto non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento, ma quest’ultimo costituisce una pretesa autonoma e distinta, che segue le regole generali in materia di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c. e seguenti) e onere della prova (art. 2697 c.c.).
La clausola risolutiva espressa è, quindi, un rimedio primariamente risolutorio, finalizzato a sciogliere il vincolo contrattuale. Il risarcimento del danno, invece, è un rimedio risarcitorio, che mira a compensare la parte non inadempiente per la perdita subita (danno emergente) e/o il mancato guadagno (lucro cessante) derivanti dalla violazione contrattuale.
Clausola risolutiva espressa, caparra confirmatoria e altri strumenti di tutela
La clausola risolutiva espressa è uno dei diversi strumenti che l’ordinamento mette a disposizione delle parti per gestire l’inadempimento contrattuale. È utile confrontarla con altri istituti affini, come la caparra confirmatoria, la diffida ad adempiere e il termine essenziale, per comprenderne appieno le specificità.
Clausola risolutiva espressa e caparra confirmatoria: differenze, analogie e possibilità di cumulo
La clausola risolutiva espressa (CRE) e la caparra confirmatoria (CC), disciplinata dall’articolo 1385 c.c., sono entrambi strumenti di autotutela privata, ma presentano significative differenze operative e funzionali.
- Clausola Risolutiva Espressa (CRE):
- Presupposto: Inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nel contratto, la cui gravità è predefinita dalle parti (anche se oggettivamente di scarsa importanza).
- Attivazione: Richiede una dichiarazione esplicita della parte non inadempiente di volersene avvalere.
- Effetto: Risoluzione di diritto del contratto con efficacia retroattiva tra le parti (salvo contratti di durata), ma con salvezza dei diritti dei terzi, eccettuati gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
- Risarcimento Danno: Il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore rispetto alla semplice risoluzione deve essere richiesto e provato in giudizio.
- Caparra Confirmatoria (CC):
- Funzione: Ha una triplice funzione: di conferma del contratto, di acconto sulla prestazione e, soprattutto, di liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di inadempimento.
- Presupposto per il recesso: Inadempimento che, secondo i principi generali, deve essere di non scarsa importanza (grave) per giustificare il recesso.
- Meccanismo: In caso di inadempimento della parte che ha dato la caparra, l’altra può recedere dal contratto trattenendo la caparra. Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere ed esigere il doppio della caparra versata.
- Alternativa: Invece di recedere e avvalersi del meccanismo della caparra, la parte non inadempiente può scegliere di domandare l’esecuzione del contratto (se ancora possibile e di suo interesse) o la risoluzione giudiziale del contratto, con il diritto al risarcimento del danno integrale (che dovrà però essere provato secondo le regole ordinarie). Questa scelta tra il recesso con ritenzione/richiesta del doppio della caparra e l’azione di risoluzione con risarcimento integrale è irreversibile: una volta intrapresa la via giudiziale per la risoluzione e il risarcimento, non si può più tornare a chiedere la caparra, e viceversa.
- Risarcimento Danno: Se si opta per il recesso, la caparra (o il suo doppio) funge da liquidazione forfettaria del danno, senza necessità di provarlo. Se si opta per la risoluzione giudiziale, il danno va provato.
La CRE offre una via rapida alla risoluzione per inadempimenti specifici, la cui gravità è stabilita convenzionalmente, mentre la CC offre una liquidazione anticipata e forfettaria del danno (tramite il meccanismo della ritenzione o del doppio) per un inadempimento che deve comunque essere significativo, oppure la possibilità di percorrere la via ordinaria della risoluzione giudiziale e del risarcimento integrale.
Riguardo al cumulo delle due clausole nello stesso contratto, la questione è delicata. Se un contratto prevede sia una CRE per un determinato inadempimento, sia una caparra confirmatoria, potrebbero sorgere problemi interpretativi in caso di attivazione della CRE. Ad esempio, se il contratto si risolve di diritto tramite la CRE, la parte non inadempiente può ancora trattenere la caparra o esigerne il doppio, oppure deve restituirla (se l’ha ricevuta) e chiedere il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie? La logica suggerirebbe che, una volta risolto il contratto tramite la CRE, si apra la via alla richiesta di risarcimento del danno effettivo, e la caparra (se versata) potrebbe essere imputata a tale risarcimento o essere restituita se il danno fosse inferiore o nullo. Per evitare incertezze, sarebbe opportuno che la redazione contrattuale chiarisse esplicitamente come i due istituti interagiscono, se presenti entrambi.
Confronto con la diffida ad adempiere e il termine essenziale
Altri strumenti di risoluzione di diritto sono la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) e il termine essenziale (art. 1457 c.c.).
- Diffida ad Adempiere: La parte non inadempiente può intimare per iscritto all’altra parte di adempiere entro un congruo termine (di solito non inferiore a quindici giorni), con la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Presuppone un inadempimento di non scarsa importanza, la cui valutazione, in caso di contestazione, spetta al giudice.
- Termine Essenziale: Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione. L’essenzialità del termine può essere oggettiva (risultare dalla natura o dall’oggetto della prestazione) o soggettiva (espressamente voluta come tale dalle parti).
Le differenze con la CRE sono notevoli:
- La CRE non richiede la fissazione di un ulteriore termine per adempiere, come invece fa la diffida.
- La CRE predetermina la gravità dell’inadempimento, mentre per la diffida tale gravità deve sussistere e, in caso di lite, essere accertata dal giudice.
- La CRE necessita di una dichiarazione di volersene avvalere per produrre l’effetto risolutivo; la diffida ad adempiere, una volta decorso infruttuosamente il termine, provoca la risoluzione automaticamente; il termine essenziale provoca la risoluzione automaticamente alla sua scadenza (salvo la richiesta di adempimento tardivo entro tre giorni).
Questi strumenti offrono diversi gradi di “automaticità” e flessibilità. La CRE è la più “chirurgica”, in quanto legata a un inadempimento specifico la cui gravità è stata valutata ex ante dalle parti. La diffida ad adempiere concede un’ultima possibilità all’inadempiente. Il termine essenziale è il più rigido, specialmente se la sua essenzialità è oggettiva o chiaramente pattuita come tale.
Tabella comparativa: clausola risolutiva espressa vs. condizione risolutiva vs. caparra confirmatoria vs. diffida ad adempiere vs. termine essenziale
Per una maggiore chiarezza, si propone la seguente tabella comparativa:
| Caratteristica | Clausola Risolutiva Espressa (CRE) | Condizione Risolutiva | Caparra Confirmatoria (CC) (meccanismo recesso) | Diffida ad Adempiere | Termine Essenziale |
| Riferimento Normativo | Art. 1456 c.c. | Art. 1353 c.c. | Art. 1385 c.c. | Art. 1454 c.c. | Art. 1457 c.c. |
| Presupposto | Inadempimento di obbligazione specifica e determinata | Verificarsi di evento futuro e incerto (non nec. inademp.) | Inadempimento di non scarsa importanza | Inadempimento di non scarsa importanza | Scadenza di un termine oggettivamente/soggettivamente essenziale |
| Attivazione | Dichiarazione della parte non inadempiente di volersene avvalere | Automatica al verificarsi dell’evento | Dichiarazione di recesso della parte non inadempiente | Automatica dopo decorso infruttuoso del termine intimato | Automatica alla scadenza (salvo richiesta ademp. tardivo) |
| Necessità intervento giudice per risoluzione | No (salvo contestazioni, sentenza dichiarativa) | No (salvo contestazioni, sentenza dichiarativa) | No (per il recesso) | No (salvo contestazioni, sentenza dichiarativa) | No (salvo contestazioni, sentenza dichiarativa) |
| Valutazione gravità inadempimento | Predeterminata dalle parti (irrilevante valutazione giudiziale) | Non applicabile (non è inadempimento) | Necessaria (non scarsa importanza) per il recesso | Necessaria (non scarsa importanza) | Implicita nell’essenzialità del termine |
| Effetti su prestazioni eseguite | Retroattivi (salvo contratti di durata) | Retroattivi (salvo diversa volontà o natura rapporto) | Restituzioni o ritenzione/doppio caparra | Retroattivi (salvo contratti di durata) | Retroattivi (salvo contratti di durata) |
| Diritto al risarcimento danni | Danno ulteriore da provare separatamente | Generalmente no (salvo patto contrario o colpa) | Liquidazione forfettaria (caparra/doppio) o danno integrale da provare se si sceglie la risoluzione giudiziale | Danno ulteriore da provare separatamente | Danno ulteriore da provare separatamente |
L’accertamento giudiziale della clausola risolutiva espressa
Sebbene la clausola risolutiva espressa miri a una risoluzione stragiudiziale del contratto, non è infrequente che sorgano contestazioni che rendano necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Quando si ricorre al giudice: contestazioni e necessità
Si ricorre al giudice tipicamente quando la parte che ha subito la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva contesta uno o più presupposti della sua operatività. Le contestazioni possono riguardare:
- L’effettiva sussistenza dell’inadempimento dell’obbligazione specificata nella clausola.
- L’imputabilità di tale inadempimento alla parte debitrice (ad esempio, se l’inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore).
- La validità della clausola risolutiva espressa stessa (ad esempio, per genericità).
- La correttezza o l’efficacia della dichiarazione di volersene avvalere (ad esempio, se non è pervenuta a conoscenza del destinatario o se è stata fatta da soggetto non legittimato).
- L’eventuale rinuncia della parte creditrice ad avvalersi della clausola, o un suo comportamento contrario a buona fede.
In tutti questi casi, anche se la risoluzione è definita “di diritto”, l’intervento del giudice diviene necessario per dirimere la controversia e accertare se i presupposti per la risoluzione si siano effettivamente verificati e se la clausola abbia correttamente operato. Il giudice, quindi, può essere chiamato a verificare ex post che le condizioni per tale risoluzione si siano realizzate, con un’attenzione particolare all’imputabilità dell’inadempimento.
Natura dichiarativa della sentenza
È un punto fermo in giurisprudenza che la sentenza emessa dal giudice a seguito di una controversia sull’operatività di una clausola risolutiva espressa abbia natura meramente dichiarativa (o di accertamento) e non costitutiva. Questo significa che il giudice non “risolve” il contratto con la sua pronuncia (come avverrebbe nel caso di una risoluzione giudiziale ordinaria ai sensi dell’art. 1453 c.c.), ma si limita a constatare e dichiarare che la risoluzione si è già verificata ope legis (o, al contrario, che non si è verificata) per effetto della clausola stessa e della successiva dichiarazione della parte interessata di volersene avvalere.
La natura dichiarativa della sentenza ha importanti implicazioni. In primo luogo, significa che gli effetti della risoluzione (inclusi quelli restitutori) retroagiscono non alla data della sentenza, ma al momento in cui la dichiarazione di avvalersi della clausola è pervenuta a conoscenza della parte inadempiente. La sentenza, in pratica, “fotografa” una situazione giuridica già esistente, confermandone la validità e gli effetti.
L’onere della prova e la valutazione della buona fede
In un eventuale giudizio di accertamento, la parte che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa avrà l’onere di provare:
- L’esistenza di una valida clausola risolutiva espressa nel contratto.
- L’effettivo inadempimento da parte della controparte dell’obbligazione specificamente indicata nella clausola.
- Di aver validamente comunicato alla controparte la volontà di avvalersi della clausola.
Per quanto riguarda l’imputabilità dell’inadempimento (cioè la colpa o il dolo del debitore), questa si presume ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile. Spetterà quindi al debitore inadempiente provare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto un importante correttivo all’automatismo della clausola risolutiva espressa, basato sul principio generale di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 c.c.). È stato affermato che, qualora il comportamento del debitore, pur integrando formalmente il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, appaia comunque sostanzialmente conforme al criterio della buona fede, oppure qualora l’esercizio del diritto di avvalersi della clausola da parte del creditore risulti abusivo o contrario a buona fede (ad esempio, per aver tollerato a lungo precedenti inadempimenti simili senza mai contestarli, ingenerando così un affidamento nella controparte, o per la minima entità dell’inadempimento in un contesto di complessiva correttezza del rapporto), il giudice potrebbe negare l’operatività della risoluzione. Il principio di buona fede agisce quindi come un limite implicito all’esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, impedendone un uso meramente formale o sproporzionato che contrasti con lo spirito di lealtà che deve informare i rapporti contrattuali. Sarà onere della parte inadempiente dimostrare non solo la non imputabilità dell’inadempimento, ma anche l’eventuale contrarietà a buona fede nell’esercizio della clausola da parte del creditore.
Conclusioni: utilizzare con consapevolezza la clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa è uno strumento potente e versatile, capace di offrire una tutela rapida ed efficace in caso di inadempimento contrattuale. Tuttavia, la sua efficacia dipende crucialmente da una corretta redazione e da una consapevole applicazione.
L’utilizzo accorto e informato della clausola risolutiva espressa può trasformarla da semplice previsione contrattuale a un efficace scudo a protezione dei propri diritti e interessi.






