Comprare casa non regolare non rende sempre nullo il rogito: la compravendita è nulla quando il titolo edilizio dichiarato dal venditore manca, è inesistente o è falso. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 7972 del 31 marzo 2026: una dichiarazione mendace sul condono equivale a una dichiarazione omessa. Le semplici difformità rispetto a un titolo reale, invece, non invalidano l’atto ma aprono altre tutele per l’acquirente.
In sintesi
| Situazione | Il rogito è valido? | Cosa può fare l’acquirente |
|---|---|---|
| Titolo edilizio citato, reale e riferibile all’immobile | Sì | Nulla da contestare sul piano della validità |
| Titolo reale, ma l’immobile ha difformità (es. tramezzi spostati, veranda) | Sì | Azioni per inadempimento: riduzione del prezzo, risarcimento, risoluzione |
| Titolo omesso nell’atto, ma esistente | Nullo, ma confermabile | Atto di conferma con indicazione del titolo |
| Titolo dichiarato inesistente o falso (es. condono con date false) | Nullo | Restituzione del prezzo, risarcimento danni |
Indice dei contenuti
Il caso: l'”attico” che era un lavatoio condominiale
La vicenda decisa dalla Cassazione riguarda un’acquirente che aveva comprato da una società un locale presentato come soffitta trasformabile in attico abitabile, che in realtà era un lavatoio condominiale. La domanda di condono su cui si basava la vendita riportava dati non veritieri: secondo la ricostruzione, le opere erano state completate dopo il 31 marzo 2003, la data limite per il terzo condono edilizio.
I fatti principali:
- il Comune ha negato l’abitabilità e preannunciato il rigetto della sanatoria;
- l’acquirente aveva finanziato l’acquisto con un mutuo stipulato lo stesso giorno, davanti allo stesso notaio;
- ha quindi agito in giudizio contro società venditrice, banca e notaio, chiedendo la nullità dei contratti e il risarcimento dei danni.
È uno scenario estremo, ma il meccanismo è lo stesso che si incontra nelle compravendite quotidiane: un immobile la cui “regolarità” esiste solo nei documenti citati nell’atto.
Quando è nullo l’atto di compravendita di una casa?
L’atto di vendita di un edificio è nullo se non riporta gli estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire, concessione, licenza o domanda di condono) oppure se il titolo dichiarato non esiste o non riguarda quell’immobile. È la cosiddetta nullità testuale, prevista dall’art. 46 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia) e, per gli immobili più vecchi, dall’art. 40 della L. 47/1985.
Cos’è la nullità testuale urbanistica
La nullità testuale è un’invalidità che dipende da un elemento preciso: la dichiarazione, nell’atto, del titolo edilizio. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019) hanno chiarito che:
- il titolo dichiarato deve essere reale e riferibile proprio all’immobile venduto;
- se il titolo è reale, le difformità tra progetto e costruito non rendono nullo l’atto, anche se rilevanti;
- la nullità non dipende quindi dalla regolarità urbanistica in sé, ma dalla verità della dichiarazione.
Cosa cambia con l’ordinanza 7972/2026
L’ordinanza n. 7972/2026 applica questo principio al caso del condono falso: se il venditore dichiara una domanda di sanatoria basata su dati non veritieri (ad esempio una data di fine lavori inventata per rientrare nei termini), la dichiarazione è come se non ci fosse e la vendita è nulla. La menzione del titolo, secondo la Corte, ha una funzione informativa e di tutela per l’acquirente, non è un adempimento formale.
Quali titoli devono comparire nel rogito
| Epoca di costruzione | Cosa va dichiarato nell’atto | Norma |
|---|---|---|
| Iniziata prima del 1° settembre 1967 | Dichiarazione sostitutiva di inizio lavori ante 1967 | Art. 40 L. 47/1985 |
| Dal 1° settembre 1967 al 17 marzo 1985 | Estremi di licenza o concessione edilizia | Art. 40 L. 47/1985 |
| Dopo il 17 marzo 1985 | Estremi del permesso di costruire o titolo equivalente | Art. 46 DPR 380/2001 |
| Opere abusive condonate o in corso di condono | Estremi della domanda di condono (con ricevute dei versamenti) o della concessione in sanatoria | Art. 40 L. 47/1985 |
I tre condoni edilizi nazionali hanno avuto scadenze diverse per l’ultimazione delle opere: 1° ottobre 1983 (L. 47/1985), 31 dicembre 1993 (L. 724/1994) e 31 marzo 2003 (D.L. 269/2003). Un’opera completata dopo queste date non poteva essere condonata con la relativa legge, ed è proprio questo il punto falsificato nel caso deciso.
La nullità si può sanare?
Sì, ma solo in un caso. Se il titolo esisteva e non è stato indicato nell’atto, le parti possono stipulare un atto di conferma che ne riporta gli estremi (art. 46, comma 4, DPR 380/2001). Se invece il titolo è falso o inesistente, non c’è nulla da confermare: la nullità resta e può essere fatta valere in qualsiasi momento, perché l’azione di nullità non si prescrive (art. 1422 c.c.).

Se la vendita è nulla, salta anche il mutuo?
Non automaticamente. Secondo la Cassazione, la nullità della compravendita si estende al mutuo solo se tra i due contratti esiste un collegamento funzionale, cioè se il finanziamento era destinato specificamente al pagamento del prezzo di quell’immobile (il cosiddetto mutuo di scopo). L’accertamento di questo collegamento spetta al giudice di merito, caso per caso.
Gli elementi che, nella vicenda esaminata, fanno pensare a un collegamento sono:
- mutuo e compravendita stipulati lo stesso giorno e davanti allo stesso notaio;
- somma erogata per pagare il prezzo di quella specifica casa;
- ipoteca iscritta sull’immobile acquistato.
Per chi compra, la conseguenza pratica è importante: se il collegamento viene riconosciuto, la nullità della vendita può riflettersi sugli obblighi verso la banca. Ma non è un effetto scontato, e l’esito dipende dalla valutazione del giudice.
Che responsabilità ha il notaio?
Il notaio non è un semplice certificatore della volontà delle parti: deve svolgere con diligenza le verifiche preliminari necessarie a garantire l’utilità e la validità dell’atto. L’ordinanza 7972/2026 richiama questo dovere soprattutto quando la regolarità dell’immobile si regge su un condono non ancora definito o su aree soggette a vincoli paesaggistici.
Va però chiarito un limite che chi compra spesso ignora: il notaio non fa un sopralluogo e non verifica la conformità urbanistica del costruito. Controlla i titoli dichiarati e i registri (catasto, conservatoria), ma non confronta i progetti comunali con lo stato reale della casa. Quel confronto lo fa un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere).
Il venditore, dal canto suo, risponde delle dichiarazioni rese nell’atto: una dichiarazione falsa sui titoli edilizi espone a restituzione del prezzo e risarcimento dei danni, oltre a possibili profili penali per il falso.
Conformità urbanistica e conformità catastale: qual è la differenza?
La conformità urbanistica riguarda la corrispondenza tra l’immobile e i titoli edilizi rilasciati dal Comune; la conformità catastale riguarda la corrispondenza tra l’immobile e la planimetria depositata al Catasto. Sono due verifiche diverse e una non sostituisce l’altra: una casa può avere la planimetria catastale aggiornata ed essere comunque abusiva.
| Conformità urbanistica | Conformità catastale | |
|---|---|---|
| Confronto con | Progetti e titoli depositati in Comune | Planimetria e dati catastali |
| Obbligo nel rogito | Estremi del titolo (art. 46 DPR 380/2001) | Dichiarazione di conformità (art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985) |
| Se manca | Nullità dell’atto | Nullità dell’atto |
| Chi la verifica davvero | Tecnico, con accesso agli atti in Comune | Tecnico, con visura e planimetria |
Il D.L. 69/2024 (cosiddetto “Salva Casa”, convertito dalla L. 105/2024) ha introdotto tolleranze più ampie per piccole difformità e semplificato la dimostrazione dello stato legittimo, ma non sana le opere abusive né elimina l’obbligo di dichiarare i titoli nell’atto.
Come verificare se una casa è regolare prima di comprarla
Il modo più sicuro per evitare di comprare casa non regolare è far verificare la conformità urbanistica e catastale da un tecnico prima di firmare la proposta d’acquisto o, al più tardi, prima del preliminare. Una volta firmato il rogito, i rimedi esistono ma passano quasi sempre da un giudizio lungo e costoso.
Checklist delle verifiche:
- Accesso agli atti in Comune: recuperare tutti i titoli edilizi dell’edificio e dell’unità (licenze, concessioni, permessi, CILA/SCIA, condoni).
- Confronto tra progetto e stato di fatto: un tecnico verifica che la distribuzione interna, le superfici e le aperture corrispondano all’ultimo titolo.
- Stato del condono: se c’è una domanda di sanatoria, verificare che sia stata definita con il rilascio della concessione e non sia solo “presentata”.
- Visura e planimetria catastale: controllare intestatari, categoria e corrispondenza della planimetria.
- Agibilità: verificare se esiste il certificato o la segnalazione certificata di agibilità.
- Vincoli: paesaggistici, storico-artistici, condominiali (destinazione d’uso di soffitte, lavatoi, sottotetti).
- Relazione tecnica di conformità: chiedere che venga allegata o richiamata nel preliminare, con l’impegno del venditore a regolarizzare eventuali difformità prima del rogito.
Nel caso del “lavatoio venduto come attico”, la verifica decisiva sarebbe stata la più semplice: chiedere in Comune e in condominio quale fosse la destinazione d’uso legittima del locale.

Vendi casa? Le stesse verifiche ti tutelano
Anche per chi vende, la regolarità urbanistica è una protezione: un atto valido oggi può essere contestato per anni se le dichiarazioni sui titoli non sono veritiere. Preparare la documentazione prima di mettere l’immobile sul mercato evita trattative che saltano dopo la perizia della banca o il controllo del tecnico dell’acquirente.
Nella nostra attività a Milano vediamo spesso difformità minori (tramezzi spostati, bagni ricavati, soppalchi) emerse solo a trattativa avviata: risolverle prima, con una CILA in sanatoria o un aggiornamento catastale, accorcia i tempi di vendita e rafforza la posizione sul prezzo. Se stai preparando la vendita, qui trovi come impostiamo la vendita di una casa a Milano, dalla documentazione al rogito.
Per consultare il testo dell’art. 46 del Testo unico edilizia, la fonte ufficiale è Normattiva, DPR 6 giugno 2001 n. 380, art. 46 .
Stai comprando o vendendo un immobile e vuoi la certezza che sia in regola? Il team di KM Real Estate coordina le verifiche urbanistiche e catastali con tecnici di fiducia prima della proposta d’acquisto. Contattaci per una consulenza.
Articolo a cura di Maurizio, KM Real Estate — Agenzia immobiliare, Corso di Porta Nuova 16, Milano. Aggiornato a ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il parere di un avvocato, di un notaio o di un tecnico abilitato.
FAQ
Se compro una casa con abusi edilizi, il rogito è nullo?
Non necessariamente. Secondo le Sezioni Unite (sentenza 8230/2019), l’atto è valido se riporta un titolo edilizio reale e riferibile all’immobile, anche quando ci sono difformità. È nullo se il titolo manca, non esiste o è falso, come una domanda di condono con dati non veritieri. Per le difformità restano le azioni per inadempimento.
Cosa succede al mutuo se la compravendita viene dichiarata nulla?
La nullità della vendita non travolge automaticamente il mutuo. Secondo la Cassazione, si estende al finanziamento solo se esiste un collegamento funzionale tra i contratti, cioè se il mutuo era destinato a pagare proprio quell’immobile. Stipula nello stesso giorno, stesso notaio e ipoteca sulla casa sono indizi, ma decide il giudice.
Il notaio controlla che la casa sia in regola con il Comune?
Il notaio verifica i titoli dichiarati, la provenienza e le iscrizioni nei registri, e deve svolgere con diligenza le indagini preliminari. Non fa però sopralluoghi né confronta il progetto depositato in Comune con lo stato reale dell’immobile. Per la conformità urbanistica serve un tecnico abilitato incaricato dall’acquirente o dal venditore.
Una compravendita nulla per difetti urbanistici si può sanare?
Solo se il titolo edilizio esisteva e non era stato indicato nell’atto: in quel caso le parti possono firmare un atto di conferma che riporta gli estremi corretti. Se invece il titolo è falso o inesistente, la nullità non è sanabile con un atto di conferma e può essere fatta valere senza limiti di tempo.
Che differenza c’è tra conformità urbanistica e catastale?
La conformità urbanistica confronta l’immobile con i titoli edilizi rilasciati dal Comune; quella catastale con la planimetria depositata al Catasto. Sono controlli distinti: una casa può essere accatastata correttamente e risultare comunque abusiva. La mancanza delle dichiarazioni richieste nel rogito, per entrambe, rende l’atto nullo.






