Gli immobili donati o ricevuti in eredità molto spesso sono divisi in comproprietà tra figli o fratelli.
Ciò significa che in caso di contratto di locazione i comproprietari hanno gli stessi diritti e doveri.
Molto spesso i doveri di un locatario diventano un vero e proprio mestiere: occuparsi di pagare il condominio, farsi carico dei lavori di manutenzione e di tutta l’amministrazione richiedono tempo e organizzazione. Molto spesso anche tra comproprietari il lavoro viene svolto da uno solo di essi, soprattutto se la questione è familiare.
Tieni conto che se solo uno di essi amministra o stipula accordi, si presume che agisca anche con il consenso degli altri.
In questo senso è possibile che anche un singolo comproprietario possa stipulare il contratto di locazione dell’immobile in comunione, apponendo un’unica firma, a patto però che gli altri siano d’accordo.
Inoltre se l’affittuario di un immobile intestato a più comproprietari stipula il contratto di affitto con uno solo di essi , automaticamente si ha anche il consenso di tutti gli altri, a patto che non ci sia un disaccordo espresso.
Ai fini fiscali è molto importante sapere chi dovrà dichiarare gli introiti percepiti. Il reddito derivante dall’affitto di un immobile in comproprietà va dichiarato da ogni comproprietario per la parte che ciascuno di essi percepisce. Non importa se la firma apposta sul contratto di affitto è del singolo, tutti i comproprietari sono tenuti a dichiarare la pro quota.
Infatti negli immobili in comproprietà chi fa le veci amministrative non è il responsabile univoco; a livello legislativo i diritti e doveri ricadono su tutti i comproprietari indipendentemente da chi gestisce l’amministrazione.
Quando si loca un appartamento in comproprietà, è possibile che tutta l’amministrazione venga gestita da un solo membro.
Ma la comproprietà di un immobile in locazione richiede necessariamente il consenso di tutti i membri per stipulare contratti o prendere decisioni.
Per consenso non si intende la firma legale alle pratiche amministrative ma un consenso che possa essere anche solo informale tra le parti, nel quale si è chiaramente in accordo.
Le firme e l’amministrazione della locazione e le varie pratiche possono essere gestite da uno solo dei membri, purché in accordo con le scelte con tutti i membri, onde evitare problemi successivi di incomprensioni tra le parti che possono portare a rotture e a risolvere le questioni per vie legali.
Nel caso in cui un comproprietario non vuole vendere l’immobile ed è irremovibile sulla scelta, sarà possibile risolvere la questione per vie legali e in diversi modi, ovvero
Si tratta di soluzioni legali complesse e dettagliate ognuna con le proprie caratteristiche e che potrebbero diversamente fare al caso tuo.
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4 Comments
buongiorno, ho ereditato un appartamento al 50%, abbiamo già fatto la successione, ma non ancora l’atto di divisione (io rileverò l’altro 50% da mio fratello)
vorrei sapere se posso stipulare un contratto di affitto con cedolare secca prima dell’atto di divisione,
il contratto può essere stipulato a mio nome, con riscossione del canone tutta a mio nome.
mio fratello dovrebbe solo dichiarare l’immobile come 2^ casa? e pagare l’imu come 2^ casa per il suo 50% fino all’atto di divisione?
mentre io dovrò dichiarare l’affitto e pagare l’imu al 75%?
vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
elisabetta d’aversa
Gentile Signora D’Aversa,
Ai fini fiscali il reddito derivante dall’affitto di un immobile in comproprietà va dichiarato da ogni comproprietario per la parte che ciascuno di essi percepisce.
Non importa se la firma apposta sul contratto di affitto è del singolo, tutti i comproprietari sono tenuti a dichiarare la pro quota.
Pertanto, lei potrà sottoscrivere il contratto di locazione ma il reddito andrà dichiarato da entrambi.
In caso di cedolare secca ognuno dovrà pagare la propria quota del 50%.
Sperando di essere stato esaustivo, porgo cordiali saluti.
Maurizio Sala
Siamo 4 comproprietari di un appartamento . Un solo comproprietario si e’ “autoproclamato ” ,senza delega o accordo tacito ,responsabile , firmando da solo i contratti di locazione e distribuendo a comodo suo gli utili . Dato le pressioni ricevute dagli altri comproprietari , il firmatario unico dei contratti chiede all’ inquilino di spedire agli altri coeredi quanto dovuto . Noi ci rifiutiamo di accettare ( non essendo firmatario di contratto ) e chiediamo che venga ratificato il contratto con gli estremi di tutti i coeredi comprensivi di Iban . Domanda : ” La ratifica spetta all’ unico firmatario del contratto di locazione o puo’ essere ratificato anche da uno dei comproprietari non firmatari del contratto ?
Grazie
Gentile Antonio,
Immagino che il contratto sia stato scritto e poi registrato con il solo nome di un comproprietario su quattro, cosa tecnicamente possibile.
In casi come questi (figura solo un proprietario quando sono almeno due), sul modello RLI occorre comunque indicare il codice fiscale dei proprietari che non figurano e flaggare un’apposita casella. Ipotizziamo che sia stato fatto e quindi che sia tutto regolare per il fisco.
Il problema è quindi solo di rapporti tra comproprietari.
Ratifica significa semplicemente che tutti e tre gli “estranei” al contratto dichiarano (idealmente per iscritto) che accettano l’operato del comproprietario che ha agito.
Quello che in realtà chiede, non è di ratificare il contratto, ma di comunicare formalmente all’inquilino che deve fare quattro bonifici, uno per ogni erede.
Immagino la sua gioia, ma per fare questo basta una mail con quattro nomi e quattro IBAN.
Dal quesito che mi ha inviato, sembrerebbe invece che desideriate modificare il contratto aggiungendo quattro nomi e quattro IBAN, ma, se fiscalmente è tutto regolare, ne vale pena? Per farlo andrebbe risolto anticipatamente il contratto in essere e registrato un nuovo contratto, con gli oneri che ne conseguono.
Con la speranza di essere stato esaudiente, porgo cordiali saluti.
KM real estate
Maurizio Sala