Fiscalità immobiliare
La crisi del 2008 e l’attuale pandemia hanno messo a dura prova il mercato immobiliare italiano.
L’importanza del settore immobiliare ha indotto il Governo a introdurre nella Legge di Bilancio alcune misure per rilanciare il settore edilizio, come ad esempio il Superbonus 110%, migliorando così la fiscalità immobiliare nel 2020.
Ad oggi la tassazione degli immobili in Italia prevede il pagamento di imposte dirette e indirette allo Stato per la detenzione di immobili, la loro messa a reddito o la loro cessione:
Per il trasferimento di immobili mediante compravendita andrà pagata:
- L’imposta di registro (in alternativa, l’IVA) e L’Imposta Ipotecaria e Catastale Per la donazione (o successione) sono dovute le imposte indirette:
- L’imposta di successione e di donazione, che varia a seconda del rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari, e le imposte ipotecaria e catastale
La messa a reddito dell’immobile mediante locazione genera imposte dirette da pagare:
- come IRPEF, oppure come Cedolare Secca
Il possesso di beni immobili è soggetto al versamento dell’Imu o della Tasi:
- L’IMU è dovuta su tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto (come usufrutto, uso, abitazione) tranne per l’abitazione principale non di lusso, mentre quest’ultime sono comunque soggette alla Tasi
Sono molteplici le particolarità di ciascun punto e soprattutto le possibilità di detrazioni fiscali. Per qualsiasi chiarimento affidati a dei consulenti esperti in materia.
Tassazione compravendita immobiliare
Quando si parla di tassazione di compravendita immobiliare è necessario distinguere se il venditore è soggetto all’IVA oppure no :
Infatti se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, l’acquirente verserà:
- l’imposta di registro proporzionale nella misura del 9% del prezzo o del valore catastale, mentre del 2% se si usufruisce del bonus prima casa
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- l’imposta catastale fissa di 50 euro
se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, si pagherà
- l’Iva del 10%, ridotta invece al 4% col bonus prima casa
- l’imposta di registro fissa di 200 euro
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- l’imposta catastale fissa di 200 euro
La casistica delle situazioni di compravendite per i venditori soggetti a IVA è piuttosto vasta. Affidati sempre ad agenzie immobiliari serie ed affidabili in grado di fare chiarezza sulla tua situazione.
Se vuoi vendere casa a Milano, contattaci! Noi di KM Real Estate con il nostro team di professionisti e la nostra pluriennale esperienza, saremo in grado di aiutarti con serietà e affidabilità per tutto il processo di compravendita, valutando con attenzione il tuo caso particolare.
Tassazione plusvalenza immobiliare 2020
La plusvalenza è il profitto che il venditore ricava a seguito della vendita di un immobile.
La plusvalenza perciò non è altro che la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il prezzo originario a cui l’immobile era stato acquistato. La tassazione sulla plusvalenza immobiliare al 2020 è pari al 26% della plusvalenza.
Non si paga la tassa sulla plusvalenza quando:
- l’immobile in questione è stato ereditato e si decide di metterlo in vendita
- se si vende l’immobile dopo 5 anni dal suo acquisto
Pertanto negli altri casi si pagherà una tassa del 26% sulla plusvalenza come previsto dall’art. 67- 68 TUIR.
Fiscalità fondi immobiliari
Per gli investitori che detengono quote in misura non superiore al 5% del patrimonio del fondo, la fiscalità dei fondi immobiliari, prevede che:
- la tassazione sia a carico di chi possiede le quote al momento della percezione di proventi, della liquidazione delle quote e per la vendita delle stesse sul mercato.
Inoltre:
- Sui proventi è applicata una ritenuta del 26% a titolo di imposta.
- Per la liquidazione viene effettuata una ritenuta del 26% sulla differenza tra valore di liquidazione e prezzo di carico, quando positivo. In caso di perdita viene generato un reddito diverso (minusvalenza).
- Per la cessione delle quote sul mercato invece: se la differenza tra prezzo di cessione e prezzo di carico è positiva si ha plusvalenza, se negativa una minusvalenza. Con le cessioni delle quote è possibile quindi compensare minusvalenze preesistenti.