Quando si parla di assegnazione della casa coniugale ci si riferisce ad un provvedimento giuridico a seguito di separazione dei coniugi, volto ad assicurare al residuo nucleo familiare, ovvero al coniuge affidatario ed eventuali figli, la permanenza nella casa in cui hanno abitato prima del divorzio o della separazione.
Indice dei contenuti
Attraverso l’assegnazione della casa coniugale si mantiene la continuità di vita nello spazio domestico abituale per evitare ai figli cambiamenti imprevisti e la costrizione di vita in nuovi spazi, che possono causare disagi e traumi emotivi.
A seguito dell’assegnazione però, possono sopraggiungere revoche, cavilli e situazioni particolari che rendono difficile definire una certezza nel provvedimento.
Andiamo ad esaminarli insieme.
Revoca dell’assegnazione della casa coniugale
Esistono dei casi in cui il giudice revoca l’assegnazione della casa coniugale. Infatti il diritto a godere del bene dopo il divorzio da parte del coniuge affidatario viene meno quando:
- l’assegnatario non abita stabilmente o cessa di abitare nella casa coniugale, ovvero se convive o ha contratto un nuovo matrimonio
- quando vengono meno i presupposti che giustificano l’assegnazione della casa, ovvero figli maggiorenni che presentano un’autonomia economica o fanno parte di un nuovo nucleo familiare.
Nel caso di non autonomia economica dei figli maggiorenni, possibilmente studenti fuori sede o non autosufficienti economicamente, la revoca non sussiste.
Assegnazione casa coniugale al coniuge invalido: quando?
In materia giuridica non vi è un consenso unanime se l’assegnazione della casa coniugale spetta al coniuge invalido dopo il divorzio o separazione.
Se il genitore affidatario è anche disabile non sussiste nessun dubbio, poiché essendo affidatario spetta di diritto.
Ma se i coniugi non hanno figli e uno dei due è disabile o economicamente meno avvantaggiato, alcuni casi in tribunale hanno visto assegnare l’abitazione a quest’ultimi come parte integrativa all’assegno di mantenimento.
Ogni caso è diverso e viene valutato in sede giuridica in tribunale.
Assegnazione casa coniugale di proprietà dei nonni
Può succedere invece che la casa in questione fosse proprietà dei genitori di uno dei due coniugi.
In presenza dunque dei figli, l’assegnazione della casa coniugale di proprietà dei nonni a chi va?
Va sempre al genitore affidatario.
Se per esempio la casa è dei genitori del marito, e l’affidataria è la madre con i figli continueranno ad abitare la madre con i figli anche se la proprietà è dei suoceri.
Revoca dell’assegnazione della casa coniugale in comproprietà
Il caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale in comproprietà sussiste quando non ci sono più i presupposti per l’affido parentale, ovvero i figli sono maggiorenni e economicamente autosufficienti. Sussiste anche quando l’affidatario convive o contrae un nuovo matrimonio.
In questo caso l’ex genitore affidatario non ha più il diritto esclusivo sull’abitazione.
Assegnazione casa coniugale quando cessa
Come nella revoca, l’assegnazione della casa coniugale cessa naturalmente quando:
- l’assegnatario non vive più stabilmente nella casa, poiché si è risposato o convive
- i figli sono economicamente autonomi o facenti parte di un nuovo nucleo familiare.
Se stai cercando un immobile da acquistare o hai intenzione di venderne uno, noi di KM Real Estate ti aiuteremo nel realizzare i tuoi progetti immobiliari con professionalità e trasparenza grazie al nostro team di professionisti altamente qualificati.
Richiedi qui una consulenza gratuita su misura per te!