Quando si parla di assegnazione della casa coniugale ci si riferisce ad un provvedimento giuridico a seguito di separazione dei coniugi, volto ad assicurare al residuo nucleo familiare, ovvero al coniuge affidatario ed eventuali figli, la permanenza nella casa in cui hanno abitato prima del divorzio o della separazione.
Attraverso l’assegnazione della casa coniugale si mantiene la continuità di vita nello spazio domestico abituale per evitare ai figli cambiamenti imprevisti e la costrizione di vita in nuovi spazi, che possono causare disagi e traumi emotivi.
A seguito dell’assegnazione però, possono sopraggiungere revoche, cavilli e situazioni particolari che rendono difficile definire una certezza nel provvedimento.
Andiamo ad esaminarli insieme.
Esistono dei casi in cui il giudice revoca l’assegnazione della casa coniugale. Infatti il diritto a godere del bene dopo il divorzio da parte del coniuge affidatario viene meno quando:
Nel caso di non autonomia economica dei figli maggiorenni, possibilmente studenti fuori sede o non autosufficienti economicamente, la revoca non sussiste.
In materia giuridica non vi è un consenso unanime se l’assegnazione della casa coniugale spetta al coniuge invalido dopo il divorzio o separazione.
Se il genitore affidatario è anche disabile non sussiste nessun dubbio, poiché essendo affidatario spetta di diritto.
Ma se i coniugi non hanno figli e uno dei due è disabile o economicamente meno avvantaggiato, alcuni casi in tribunale hanno visto assegnare l’abitazione a quest’ultimi come parte integrativa all’assegno di mantenimento.
Ogni caso è diverso e viene valutato in sede giuridica in tribunale.
Può succedere invece che la casa in questione fosse proprietà dei genitori di uno dei due coniugi.
In presenza dunque dei figli, l’assegnazione della casa coniugale di proprietà dei nonni a chi va?
Va sempre al genitore affidatario.
Se per esempio la casa è dei genitori del marito, e l’affidataria è la madre con i figli continueranno ad abitare la madre con i figli anche se la proprietà è dei suoceri.
Il caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale in comproprietà sussiste quando non ci sono più i presupposti per l’affido parentale, ovvero i figli sono maggiorenni e economicamente autosufficienti. Sussiste anche quando l’affidatario convive o contrae un nuovo matrimonio.
In questo caso l’ex genitore affidatario non ha più il diritto esclusivo sull’abitazione.
Come nella revoca, l’assegnazione della casa coniugale cessa naturalmente quando:
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