La detraibilità degli interessi passivi sul mutuo avrà inizio dal momento in cui l’immobile viene destinato come abitazione principale.
Un contribuente ha domandato all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile considerare la pandemia una causa di forza maggiore nel caso in cui non si riuscisse a terminare le operazioni necessarie ad accorpare la propria abitazione principale con un immobile adiacente ad essa, prima del termine di un anno dal rogito di acquisto di quest’ultima unità immobiliare (scadenza prevista dall’Art. 15 del Tuir e dall’agevolazione “prima casa“).
La suddetta Agenzia ritiene che il Decreto Legge 40/2020, che proroga i termini degli adempimenti indispensabili per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, non possa essere interpretato in modo ampio, perciò il contribuente, date le sue condizioni, non può avvalersi di tale Legge.
Mancano, infatti, i termini per i quali il contribuente potrebbe affermare che l’accorpamento dei suoi immobili richieda ristrutturazione. In tal caso, la regolamentazione accerta che il termine di un anno decada e al suo posto subentri un limite di due anni dal rogito di acquisto, eliminando alla radice il dubbio del contribuente .
Invece, nella circostanza in cui il contribuente non necessitasse di ristrutturare gli immobili, rispetto all’Art. 15 del Tuir, l’Agenzia delle Entrate prolunga ugualmente i termini entro i quali bisogna effettuare il versamento in quanto il periodo di 101 giorni intercorrenti tra l’inizio e la fine del primo lockdown che vi erano oggettive limitazioni e difficoltà nello spostamento delle persone e che questo abbia di fatto impedito al contribuente di acquistare e/o traslocare i mobili al fine di adibire anche il nuovo immobile ad abitazione.
Inoltre, la detraibilità degli interessi passivi sul mutuo della prima casa avrà inizio non retroattivamente dalla data di stipula ma dal momento in cui, terminati i lavori, l’immobile venga destinato come abitazione principale.